IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernenti  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154; 
  Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398; 
  Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze  del  9  aprile  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1993; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; 
  Visto l'articolo 3, comma 137, lettera b), della legge 23  dicembre
1996,  n.  662,  che  autorizza  il  Governo  all'emanazione  di   un
regolamento concernente il riordino della disciplina  delle  opzioni,
unificando i termini e semplificando le modalita' di esercizio  e  di
comunicazione agli uffici delle stesse,  e  delle  relative  revoche,
anche  tramite  servizio  postale,  l'eliminazione  dell'obbligo   di
esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalita' di determinazione
e di assolvimento delle imposte risultino  agevolmente  comprensibili
dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 1997; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                          Opzione e revoca 
  1. L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o
di regimi contabili si  desumono  da  comportamenti  concludenti  del
contribuente o dalle modalita' di tenuta delle  scritture  contabili.
La validita' dell'opzione e  della  relativa  revoca  e'  subordinata
unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio  dell'anno  o
dell'attivita'. E' comunque consentita la variazione  dell'opzione  e
della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza
di nuove disposizioni normative. 
  2. In presenza di fusione o scissione  di  societa'  il  regime  di
determinazione dell'imposta, prescelto da ciascun soggetto,  continua
fino alla prevista  scadenza,  con  l'applicazione,  ove  necessario,
delle norme contenute nell'art. 36 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400:  "2.  Con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il Consiglio di  Stato,  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina della materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinando le norme generali regolatrici della materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". 
            - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 137, lettera b),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "137. Con regolamenti
          da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della  legge  23
          agosto 1988, n. 400,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, si provvede: 
              a) (omissis); 
              b) al  riordino  della  disciplina  delle  opposizioni,
          unificando  i  termini  e  semplificando  le  modalita'  di
          esercizio e di comunicazione agli uffici  delle  stesse,  e
          delle relative revoche, anche tramite il servizio  postale;
          alla eliminazione dell'obbligo  di  esercizio  dell'opzione
          nei casi  in  cui  le  modalita'  di  determinazione  e  di
          assolvimento   delle    imposte    risultino    agevolmente
          comprensibili  dalle  scritture  contabili  o  da  atti   e
          comportamenti concludenti;". 
 
           Note all'art. 1: 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  36  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 
            "Art. 36 (Esercizio di piu' attivita'). -  Nei  confronti
          dei soggetti che esercitano  piu'  attivita'  l'imposta  si
          applica  unitariamente  e  cumulativamente  per  tutte   le
          attivita', con riferimento al volume di affari complessivo,
          salvo quanto stabilito nei successivi commi. 
            Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti
          o  professioni  l'imposta  si  applica  separatamente   per
          l'esercizio  di  imprese  e  per  l'esercizio  di  arti   o
          professioni,  secondo  le  rispettive  disposizioni  e  con
          riferimento al rispettivo volume d'affari. 
            I soggetti che esercitano piu' imprese o  piu'  attivita'
          nell'ambito  della  stessa  impresa,  ovvero  piu'  arti  o
          professioni, hanno facolta' di  optare  per  l'applicazione
          separata  dell'imposta  relativamente   ad   alcuna   delle
          attivita'  esercitate,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          nella dichiarazione relativa all'anno  precedente  o  nella
          dichiarazione di inizio  dell'attivita'.  In  tal  caso  la
          detrazione di cui  all'art.  19  spetta  a  condizione  che
          l'attivita' sia gestita con  contabilita'  separata  ed  e'
          esclusa, in deroga a quanto  stabilito  nell'ultimo  comma,
          per  l'imposta  relativa   ai   beni   non   ammortizzabili
          utilizzati promiscuamente.  L'opzione  ha  effetto  fino  a
          quando non sia revocata  e  in  ogni  caso  per  almeno  un
          triennio. Se nel corso di  un  anno  sono  acquistati  beni
          ammortizzabili la revoca non e' ammessa fino al termine del
          periodo di  rettifica  della  detrazione  di  cui  all'art.
          19-bis. La revoca deve essere comunicata all'ufficio  nella
          dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. 
            L'imposta si applica in ogni caso separatamente,  secondo
          le rispettive disposizioni e con riferimento al  volume  di
          affari di ciascuna di esse, per le attivita'  di  commercio
          al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24,  comprese  le
          attivita' ad esse accessorie e quelle non rientranti  nella
          attivita' propria dell'impresa, nonche' per le attivita' di
          cui all'art. 34,  fermo  restando  il  disposto  dei  commi
          secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle  di  cui
          all'art. 74, ultimo  comma,  per  le  quali  la  detrazione
          prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente. 
            In  tutti  i  casi  nei  quali  l'imposta  e'   applicata
          separatamente per una determinata attivita'  la  detrazione
          di cui all'art. 19, se ridotta ai  sensi  del  terzo  comma
          dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente,
          e' ammessa per l'imposta relativa  ai  beni  e  ai  servizi
          utilizzati   promiscuamente,   nei   limiti   della   parte
          imputabile all'esercizio dell'attivita' stessa; i  passaggi
          di servizi all'attivita' soggetta a  detrazione  ridotta  o
          forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai  sensi
          dell'art. 3 e si considerano effettuati, in  base  al  loro
          valore normale,  nel  momento  in  cui  sono  rese.  Per  i
          passaggi  interni  dei  beni  tra  attivita'  separate   si
          applicano le disposizioni degli articoli 21 e seguenti, con
          riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui
          agli articoli 23 e 25 devono essere eseguite  nello  stesso
          mese. Per i passaggi dei beni all'attivita' di commercio al
          minuto di cui al terzo comma dell'art. 24 e per  quelli  da
          questa ad altra attivita', l'imposta non e'  dovuta,  ma  i
          passaggi  stessi  devono  essere  annotati,  in   base   al
          corrispettivo di acquisto dei beni,  entro  il  giorno  non
          festivo successivo a quello del passaggio.  Le  annotazioni
          devono essere eseguite, distintamente in base  all'aliquota
          applicabile per le relative cessioni, nei registri  di  cui
          agli articoli 23, 24 e  25,  ovvero  in  apposito  registro
          tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale  deve
          essere  presentata  su  un  unico  modello  per  tutte   le
          attivita' secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui
          al primo comma dell'art. 28 e  i  versamenti  di  cui  agli
          articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare
          complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili".